Art. 8.
(Dipartimento della polizia tributaria).

      1. Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito il dipartimento della polizia tributaria, che provvede secondo le direttive e alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze:

          a) al coordinamento tecnico-operativo degli uffici della polizia tributaria;

          b) alla direzione e all'amministrazione della polizia tributaria;

          c) alla direzione e alla gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'economia e delle finanze.